TITOLO I

ORIGINI – SEDE – SCOPO E PATRIMONIO DELL’ ISTITUTO

ART. 1

ORIGINE

L’Opera Pia Boccone del Povero “Sacerdote Francesco Riggirello” trae ongme dalle disposizioni testamentarie del Sac. Francesco Riggirello del 04/10/1906, depositate presso Notar Vito Molinari il 16 Agosto di detto anno.

Originariamente denominato “Ospizio di mendicità” Boccone del Povero Sacerdote Francesco Riggirello”, ha ricevuto erezione in Ente Morale, con amministrazione autonoma, con Regio Decreto I I/Dicembre 1913.

Oggi, a seguito delle numerose novelle legislative in materia, in particolare modo dopo il trasferimento della relativa competenza esclusiva alla Regione Siciliana, l’Opera Pia è qualificata Istituzione Assistenziale iscritta al relativo Albo Regionale dall ‘art. 26

L.R. 9 Maggio 1986 N° 22 ..

ART. 2

SEDE

L’Opera Pia ha sede in Partanna, nei locali dell’ex Monastero di San Benedetto, siti nella via Palermo, nonchè nei nuovi locali costruiti all’interno del giardino dell’ex Monastero, ai quali si accede dalla via Messina n.2 bis.

L’opera Pia gode del diritto di Uso in perpetuo, a titolo gratuito, dei suddetti locali, per averli a tale titolo ricevuti dal Comune di Partanna, giusta convenzione stipulata tra le parti in data 11 Novembre 1925.

ART. 3

SCOPI E FINALITA’

L’Opera Pia ha come suo scopo principale l’assistenza agli anziani di ambo i sessi, in tutte le forme previste dalle leggi in materia, sia essa continuativa e diretta, mediante ricovero in Istituto, che indiretta, mediante assistenza domiciliare.

Altro scopo dell’Opera Pia è costituito, in conformità ad una lunga tradizione instauratasi nel corso degli anni, dalla assistenza agli infanti, mediante la gestione di un asilo con diverse sezioni (Nido, …).

L’Opera Pia, infine, persegue come proprio ogni altro ulteriore scopo riconducibile alla sua qualità di Istituzione Assistenziale iscritta al relativo Albo Regionale, mediante la gestione di servizi socio assistenziali previsti dalle leggi in materia e rivolti alla comunità partannese e più in generale dell’intera Valle del Belice.

Nell’attuazione dei propri scopi, l’Opera Pia ha come suoi naturali e privilegiati interlocutori la Regione Siciliana ed il Comune di Partanna, con il quale, in particolare, deve collaborare per la migliore attuazione dei sevizi socio assistenziali destinati alla comunità partannese.

Al fine di un attento rispetto delle disposizioni testamentarie del Sac. Francesco Riggirello, l’Opera Pia rivolge le proprie attenzioni verso i poveri e i bisognosi di ogni genere, adottando ogni azione o provvedimento finalizzato ad alleviarne le sofferenze che venga ritenuto opportuno o necessario, cercando di contribuire, in siffatto modo, al raggiungimento di una società più giusta e solidale.

ART.4

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Per le finalità di cui al precedente art. 3 l’I.P.A.B., può attivare nelle forme e nei modi prestabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di settore, comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel tempo, uno o più servizi sociali.

In particolare l’I.P.A.B. potrà assicurare, anche singolarmente i servizi di seguito descritti:

– Servizio di centro diurno e notturno per anziani indigenti e in stato di bisogno, anche disabili fisici e psichici e quindi il ricovero, la mensa e l’assistenza.

L’ Istituto potrà progettare, organizzare e gestire corsi di formazione Professionale, promuovere iniziative finalizzate ad alleviare le sofferenze dei poveri e dei più bisognosi di ogni genere, nonchè organizzare attività culturali e ricreative in collaborazione con Enti, Istituzioni etc….

In via sperimentale si potrà gestire il servizio assistenza domiciliare.

Non potranno essere accolti presso l’Ente ospiti affetti da malattie contagiose.

E’ obbligatorio presentare all’atto dell’ammissione di tutti gli ospiti il certificato medico rilasciato dall’Ufficiale sanitario del Comune di provenienza.

Presso l’Ente qualunque sia la provenienza e lo stato sociale degli ospiti è vietata ogni forma di disparità e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole stabilite dal regolamento interno e dettate da buon senso di educazione.

Le ammissioni e dimissioni degli ospiti, salvo diverse disposizioni derivanti da successive scelte organizzative e gestionali, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che comunque dovrà, di volta in volta, motivare adeguatamente il relativo provvedimento.

ART. 5

SOGGETTI BENEFICIARI

L’attività di cui ai precedenti art. 3 e 4 deve essere indirizzata privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, con priorità verso i residenti del Comune di Partanna e della Valle del Belice.

ART. 6

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L’I.P.A.B. garantisce ai destinatari dei servizi resi un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.

All’interno dei servizi residenziali è garantita l’assistenza religiosa mediante accordi con l’autorità competente.

Le modalità di ammissione e funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabiliti negli appositi regolamenti di cui al successivo art. 17.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate alle attività delle I.P.A.B., può essere costituito un comitato consultivo la cui composizione, compiti e funzionamento, dovrà essere definita da un apposito regolamento.

Allo stesso fine, l’I.P.A.B. favorisce inoltre l’apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell’ambito delle proprie attività.

L’I.P.A.B. può, altresì, sottoscrivere accordi di programma e convenzionarsi con altre I.P.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopo di lucro, Congregazioni Religiose e Cooperative Sociali per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 7

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell’I.P.A.B. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, valori mobiliari, fondi monetari e quant’altro provenienti da lasciti nello stato di fatto e di diritto risultante al!’ adozione del presente statuto.

Per la realizzazione delle finalità individuate dal presente Statuto l’I.P.A.B. provvede, oltre che con l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio, con i proventi derivanti:

  • dalle rendite provenienti dagli immobili, dal denaro liquido e dai titoli di stato di proprietà;
  • dalla locazione di  immobili  di  proprietà  non  direttamente  utilizzabili  per  il perseguimento dei fini statutari;
  • dai contributi e dalle rette ricevute sia dalla Amministrazione Comunale che dagli ospiti ricoverati;
  • dai contributi ricevuti da altri Enti pubblici e privati;
  • dai contributi e dai finanziamenti in favore di Enti Morali, che svolgono attività socio- assistenziale e socio-sanitaria;
  • dalle donazioni ricevute da privati cittadini;
  • da ogni altro provento in conto capitale e/o per spese di gestione ed interventi di cui al precedente 3 e 4.

TITOLO II

ORDINAMENTO  ISTITUZIONALE

ART. 8

ORGANI

Sono organi dell’I.P.A.B.;

  • Il Consiglio di Amministrazione,
  • Il Presidente
  • Il Revisore dei

ART. 9

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° cinque Consiglieri, ed è nominato con Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali.

I componenti sono designati:

  • n° tre dal Comune di Partanna;
  • n° uno dalla Diocesi di Mazara del Vallo;
  • n° uno di diritto nella persona dell’Arciprete pro-tempore di
  • può essere chiamata a far parte del Consiglio di Amministrazione, con semplice voto consultivo, anche la Madre Superiora delle Suore che costituiscono il personale interno dell’Ente.

I soggetti da designare devono essere scelti tra i cittadini laici residenti o originari di Partanna.

La durata in carica è quadriennale e decorre dalla data del decreto Assessoriale di nomina.

Ciascun   componente    non   può   essere    riconfermato    per   più   di   due   mandati consecutivi.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Nel caso di decadenza, di dimissioni o morte di un consigliere, il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, ne dovrà prendere atto ed il Presidente ne darà immediata comunicazione all’Ente che aveva provveduto alla sua designazione affinchè disponga la sostituzione, nonchè all’Assessorato Regionale agli Enti Locali.

L’insediamento del sostituto potrà avvenire a seguito della notifica del decreto assessoriale di nomina.

L’incarico avrà la durata fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Le procedure per il rinnovo devono essere avviate dal Presidente entro il 60° giorno antecedente la scadenza quadriennale del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di inadempienza da parte del presidente, il Segretario dell’I.P.A.B. dovrà darne tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale Enti Locali.

ART. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo politico – amministrativo dell’I.P.A.B., definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  1. Elezione del Presidente e del Vice
  2. Nomina del Revisore dei
  3. Statuto e regolamenti dell’Ente e relative
  4. Pianta organica e relative

 

  1. Concorsi ed assunzione di
  2. Bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e storno di
  3. Spese che impegnino bilanci per più
  4. Attivazione o modificazione di convenzioni e di forme
  5. Autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti ed anticipazione di
  6. J) Alienazione, acquisti e permute di beni mobili ed
  7. K) Contratti di locazione e/o comodato di

Nei casi di necessità o urgenza le deliberazioni concernenti le variazioni di bilanci, gli stomi dei fondi e quelle relative a spese di importo non superiore a f . 5.000.000, possono, in via sostitutiva, essere adottate con determinazione del Presidente da sottoporre alla ratifica consiliare nella prima seduta utile successiva.

 

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 15 giorni dall’avviso di convocazione che dovrà essere diramato dal Presidente uscente entro 5 giorni dal ricevimento del decreto assessoriale di costituzione.

Qualora alla scadenza del termine assegnato il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Segretario dell ‘I.P.A.B.

Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere anziano per età, si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di taluni affari, il Consiglio può riunirsi in via straordinaria:

  • Per
  • Per iniziativa del
  • Per domanda scritta motivata da almeno due
  • Per invito dell’Autorità

Nei casi previsti ai punti 3 e 4 la riunione deve aver luogo entro 8 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Gli avvisi delle convocazioni sia ordinarie che straordinarie sono diramati dal Presidente e devono indicare il giorno, l’ora e la sede delle riunioni e l’elenco degli argomenti da trattare e devono essere consegnati al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per le riunioni, ovvero 24 ore per quelle straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno inviato, se tutti i componenti sono presenti e con  la  volontà espressa dalla maggioranza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti. Ove nel corso della seduta tale numero legale viene a mancare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sedute del Consiglio chiunque, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario dell’I.P.A.B., al quale sono demandate le mansioni attribuite dalla normativa vigente, e può parteciparvi il Revisore dei Conti, se invitato.

 

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla seduta, tranne quelli inerenti gli argomenti indicati alle lettere a), b), c), f), g), i), J), di cui al precedente art. 1O, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nel caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Nel computo del numero legale è escluso chi, avendo interesse, giusto l’articolo 15 della legge 17 Luglio 1890 n° 6972, non può prendere parte alle deliberazione.

I voti espressi per appello nominale ovvero a scrutinio segreto, quando il Presidente o la maggioranza dei presenti lo richiedano. Le Votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Il Segretario dell’Ente partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni attribuite dalla normativa vigente in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario dell’I.P.A.B., apposito verbale nel quale vanno annotate le proposte trattate e le relative deliberazioni assunte.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale s1 facciano contestare eventuali dichiarazioni e/o motivazioni di voto dallo stesso addotte.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Capo dell’Amministrazione nonchè organo esecutivo dell’I.P.A.B. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

  1. ha la rappresentanza legale dell’I.P.A.B. e cura i rapporti esterni ed ogni utile iniziativa nell’interesse della
  2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l’ordine del giorno delle
  3. Assume, sotto la propria responsabilità, le determinazioni di cui all’ultimo capoverso dell’ 10 del presente statuto, quando la necessità e l’urgenza siano tali da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
  4. Assume tutte le determinazioni consequenziali allorchè sono meramente esecutive di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione divenute o dichiarate esecutive a norma di
  5. Assume le determinazioni necessarie sulle materie non attribuite dall’art.10 del presente Statuto alla specifica competenza del Consiglio di

ART.14

VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le veci. Per delega del Presidente può esercitare compiti di rappresentanza e svolgere studi,

verifiche ed indagini inerenti determinati settori della vita dell’ l.P.A.B. che, di volta in volta, gli vengono richiesti.

ART. 15

REVISORE CONTABILE

Il Revisore contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve risultare iscritto nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 88 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell’incarico è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e può essere riconfermato per una sola volta consecutiva.

Decorso il termine di 45 giorni dalla scadenza del mandato senza che sia intervenuta la ricostituzione dell’Organo, il Revisore decade dall’incarico.

Per il Revisore valgono le stesse norme di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, mentre per la incompatibilità si fa riferimento all’art. 2399 del Codice Civile.

L’incarico di Revisore può essere revocato solamente per inadempienza. La cessazione dell’incarico può avvenire per:

  1. scadenza del
  2. Dimissioni
  3. Impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere il mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 60

La funzione esercitata è pubblica. Essa attiene alla:

  1. collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente nell’esercizio dell’attività di indirizzo e di
  2. Relazione sulla proposta di deliberazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e sulla variazione di bilancio e storno di fondi da consegnare entro il 20° giorno antecedenti i termini di
  3. Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità.
  4. Relazione sulla proposta di deliberazione del conto consuntivo da consegnare nel termine di cui alla precedente lettera b).
  5. verifiche ordinarie di cassa, da effettuare trimestralmente, e straordinarie nei casi di avvicendamento degli Organi dell’I.P.BA.B.

In quest’ultimo caso alle operaz10m di verifica devono intervenire gli Amministratori uscenti e subentranti, il Segretario dell’I.P.A.B. ed il responsabile del servizio finanziario ove esista.

Al Revisore contabile è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti dell’I.P.A.B.

ART. 16

INDENNITA’ DI CARICA E RIMBORSO SPESE

L’incarico di Presidente e Componente il Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B: è gratuito, pertanto per l’esercizio delle funzioni attribuite non è prevista alcuna indennità di carica, salvo diverse e nuove disposizioni di legge in materia, che dovessero essere emanate.

Il c01npenso al revisore contabile è commisurato a quello previsto per lo svolgimento di tale funzione nei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti.

Agli Organi di Amministrazione e Revisione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere la sede istituzionale dell’Ente e per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’Ente stesso. La misura del rimborso spese e equiparato a quanto spettante ai Direttori Regionali.

 

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART.17

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’organizzazione dei servizi deve essere improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Nell’espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurata la migliore fruibilità ed il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari.

ART. 18

PERSONALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali del comparto.

L’I.P.A.B. disciplina con apposito regolamento la propria dotazione organica per la funzionalità degli uffici e dei servizi, secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei criteri individuati nel precedente art. 17.

Allo stesso regolamento è riservata l’individuazione delle modalità di accesso e la disciplina del rapporto di lavoro.

Oltre al personale di ruolo, l’I.P.A.B. potrà avvalersi di personale assunto a tempo determinato, di personale incaricato ai sensi dell’art. 31 della legge 17 luglio 1890, n° 6972 e/o avvalersi di personale esterno, mediante la stipula di apposita convenzione per l’affidamento di particolari servizi gestiti dall’I.P.A.B., con enti, associazioni, istituzioni e congregazioni religiose in possesso degli appositi requisiti di legge.

Al coordinamento degli uffici è preposto il Segretario il quale dovrà provvedere a dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

E’ istituita la commissione di disciplina composta dal capo dell’Amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell ‘I.P.A.B. secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

ART. 20

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria deve essere assicurato da un istituto di credito autorizzato à

svolgere l’attività creditizia con proprio sportello nel Comune di Partanna.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’I.P.A.B. e finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell ‘I.P.A.B., o da norme pattizie.

Ogni deposito comunque costituito, è intestato all ‘I.P.A.B. e viene gestito  dal tesoriere.

L’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio di tesoreria deve essere regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per eventuali danni causati all’I.P.A.B. e/o terzi il tesoriere dovrà rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’I.P.A.B.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 21

Nelle more dell’approvazione del presente statuto da parte dei componenti Organi, per le finalità, la tipologia dei servizi e la gestione dell’I.P.A.B. dovrà farsi riferimento ai principi e alle disposizioni in esso contenute, che a loro volta si richiamano alla normativa vigente in materia.

Le procedure per la costituzione e nomina degli Organi dovranno essere avviate entro 30 giorni dall ‘avvenuta comunicazione dell ‘approvazione dello statuto.

ART. 22

ADEGUAMENTO E VALIDITA’ DEI REGOLAMENTI

Fermo restando i regolamenti già adottati e vigenti alla data di approvazione del presente statuto, si provvederà, nel caso sussistano distinti regolamenti che disciplinano la stessa materia, ove non necessitano di adeguamenti, con apposita deliberazione l’individuazione di quella al quale attribuire validità ed efficacia.

Qualora si renda necessario apportare modifiche ed integrazioni ai regolamenti già adottati o adottare nuovi regolamenti, il Consiglio di Amministrazione vi provvederà entro 90 giorni dall’approvazione del presente statuto da parte degli organi di riscontro tutorio.

ART. 23

SERVIZIO DI TESORERIA

La gestione del servizio di tesoreria dell’I.P.A.B. resta affidato al tesoriere che in atto espleta il servizio. Alla scadenza naturale della convenzione si procederà all’attivazione delle procedure di cui al precedente Art. 20.

ART. 24

RAPPORTI GIURIDICI

Nei contratti e nelle obbligazioni in genere, ferme restando le modalità di esecuzione, subentra quale soggetto attivo o passivo, alla data di adozione del presente statuto, l’I.P.A.B.

Tali rapporti giuridici continuano ad esplicare i loro effetti smo all’avvenuto adempimento ovvero sino alla prima scadenza, senza possibilità di rinnovo.

ART. 25

PERSONALE

La nuova pianta organica prevista dall’art. 18, la dotazione organica dell’I.P.A.B. è determinata nel numero e corrispondenti profili professionali dei posti esistenti nella delibera n° 64 del 24 Settembre 1999, esitata favorevolmente dal CO.RE.CO Regionale.

ART. 26

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI

Sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari e di serv1z10 non recepite formalmente dall’I.P.A.B.

ART. 27

RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si rinvia alle norme

vigenti in materia.

 

Sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari e dì servizio non recepite formalmente dall’I.P.A.B.